rischio bellico

Valutazione del rischio bellico residuo, cosa dice la normativa nazionale

Nel 2012 è stata promulgata la Legge n. 177, che introduce nel D.Lgs. 81/08 (b) precise azioni che il committente e il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP), devono mettere in campo, al fine di valutare sia la possibilità di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi, durante operazioni di scavo, sia il rischio di esplosione derivante dall’innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività̀ di scavo. Tutte le modifiche al testo unico sulla sicurezza sono entrate in vigore il 26 giugno 2016.

In dettaglio, la Legge 1 ottobre 2012 n.177,  “Modifiche al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici”, recita:

  • Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi. 1. La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro [...], nonché́ nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, [...] e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall’articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività̀ di scavo.
  • Articolo 91 - Obblighi del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione. 2-bis. [...], la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri è eseguita dal CSP. Quando il CSP intenda procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un’impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all’art.104, c.4-bis. L’attività di bonifica preventiva e sistematica è svolta sulla base di un parere vincolante dell’autorità militare competente per territorio [...].
  • Articolo 100 – Piano di Sicurezza e Coordinamento. 1. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità̀ dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all’ALLEGATO XI, con specifico riferimento ai rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attività̀ di scavo, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell’ALLEGATO XV. [...].
  • ALLEGATO XI – Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori. 1-bis. Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall’innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo. [...].
  • ALLEGATO XV Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri mobili e temporanei – 2. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO. 2.2.3. In riferimento alle lavorazioni, il CSP [...] effettua l’analisi dei rischi presenti, [...] facendo in particolare attenzione ai seguenti: [...] b-bis) al rischio di esplosione derivante dall’innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo; [...].

Valutazione del rischio bellico residuo, le linee guida del Consiglio Nazionale degli Ingegneri

“Linee guida per le bonifiche da ordigni bellici inesplosi” – Linee guida per il CSP relative alla valutazione del rischio di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi e valutazione del rischio in caso di esplosione – Aprile 2017 .

Queste linee guida sono un insieme di raccomandazioni finalizzate a guidare le scelte del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione nella valutazione del rischio di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi. Qualora, a seguito della valutazione del rischio da parte del CSP, venga indicata come necessaria l’attività di Bonifica Bellica Sistematica Terrestre da ordigni esplosivi residuati bellici (comunemente detta Bonifica Bellica), sarà compito del Committente provvedere ad attivare lo specifico iter autorizzativo.

Contenuti minimi del PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) in riferimento alla valutazione del rischio ordigni bellici

Il tema ordigni bellici richiede l’inserimento nel PSC di un “capitolo” dedicato a riassumere l’attività̀ di valutazione del rischio effettuata dal CSP.

La prima attività del CSP è la valutazione del rischio di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi, dopodiché, qualora tale rischio non sia escludibile, il CSP procederà a segnalare al Committente la necessità di attivare la bonifica degli ordigni bellici.

Per valutare il rischio di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi il CSP potrà partire da una ricerca storico documentale  ed eventualmente avvalersi di un’analisi strumentale; gli esiti di tali analisi dovranno essere correlati alle lavorazioni di scavo previste per la realizzazione dell’opera ed alla presenza di preesistenze antropiche (fondazioni, cisterne, condutture, ecc.).

Successivamente dovrà valutare se vi siano possibilità che i danni derivanti da eventuale esplosione siano limitati alle zone di intervento o possano propagarsi alle aree limitrofe (esempio: residenze, pubblica viabilità, fabbricati sensibili, ecc.).

Qualora la valutazione del rischio del CSP evidenzi come necessaria l’attività di Bonifica Bellica Sistematica Terrestre da ordigni esplosivi residuati bellici, il Committente provvede ad attivare lo specifico iter autorizzativo.

Qualora il CSP valuti che si renda necessario attivare la procedura di bonifica, dovrà prevedere le misure di prevenzione e protezione da adottare durante tali attività e relative ai soli rischi interferenti.

Qualora il CSP valuti non necessario attivare la procedura di bonifica è comunque opportuno che preveda una procedura ben precisa che imprese e lavoratori autonomi dovranno seguire in caso di un ritrovamento accidentale che richiederebbe la Bonifica Occasionale.

È necessario prestare molta attenzione alle differenze tra bonifica bellica sistematica e indagini preliminari per la valutazione del rischio, perché sono diverse le competenze e le abilitazioni delle aziende coinvolte.

Focus: ordigni bellici, bombe inesplose, proiettili di artiglieria... sono ancora un problema?

Durante la prima e la seconda guerra mondiale, è stato stimato che sull’Italia siano stati sganciati oltre un milione di bombe, per un peso complessivo di circa 378.000 tonnellate. Di questi, circa il 10% non è mai esploso a causa di difetti di fabbricazione o condizioni sfavorevoli nel punto di impatto.

Tra il 1946 e il 1948, i Comandi Militari Territoriali operarono una meticolosa operazione di bonifica, concentrandosi ovviamente sugli ordigni inesplosi rimasti in superficie. Per quanto riguarda bombe penetrate in profondità, si stima che attualmente sul territorio italiano ci siano ancora 15.000 tonnellate di ordigni inesplosi.

Per dare un’idea dell’entità del fenomeno, nel solo 2015 in Italia sono stati rinvenuti 2855 colpi di artiglieria, 804 bombe da mortaio o da fucile, 604 bombe a mano, 230 bombe d’aereo e 35 mine.

La figura del Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione (CSP)

Il Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera (CSP), è il soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti descritti nel D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, modificato dalla Legge 1 ottobre 2012, n.177.

Durante la progettazione dell’opera, il Coordinatore per la progettazione deve redigere alcuni documenti di importanza fondamentale per la gestione della sicurezza nel cantiere, tra cui il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC), previsto dalla lettera ‘a’ dell’art. 91 D.Lgs. n. 81/2008, e art. 100 D. Lgs. 81/2008, costituito da una relazione tecnica e dalle prescrizioni operative correlate alla complessità dell’opera da realizzare.

Il piano di sicurezza e di coordinamento deve contenere:

  • l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi e le procedure necessarie, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori nonché la stima dei relativi costi, con specifico riferimento ai rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attività̀ di scavo;
  • le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva delle varie imprese oppure dei lavoratori autonomi;
  • la previsione, quando ciò risulti necessario, delle modalità di utilizzazione degli impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva;
  • ALLEGATO XI – Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori. 1-bis. Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall’innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività̀ di scavo. [...].
  • i tempi e le fasi di realizzazione dell'opera, concordati tra il progettista dell'opera e il coordinatore della progettazione.

Focus: quali sono le figure coinvolte nel processo di bonifica bellica sistematica

  • Soggetto Interessato: soggetto pubblico o privato, ovvero il committente che, in quanto titolare di un interesse che comunque insiste sul bene stesso, intende eliminare il rischio di ordigni bellici da cui possano derivare minacce alla sicurezza del sito interessato da eventuali opere di costruzione o altri interventi, avvalendosi di Imprese Specializzate nel settore della Bonifica Bellica Sistematica e regolarmente iscritte al relativo Albo;
  • Responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti, nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni;
  • Coordinatore per la Progettazione della Sicurezza (CSP): soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, della redazione del PSC, comprensivo della valutazione del rischio di ritrovamento di un ordigno bellico, così come meglio definito all'art. 91 D.Lgs. 81/2008;
  • Impresa specializzata (B.C.M.- Bonifica Campi Minati): impresa in possesso dei requisiti di cui all’articolo 104, comma 4-bis, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., ossia, ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 91 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., in possesso di adeguata capacità tecnico – economica, che impiega idonee attrezzature e personale dotato di brevetti per l’espletamento delle attività relative alla bonifica sistematica e che risulta iscritta in un apposito albo istituito presso il Ministero della difesa. L’idoneità dell’impresa è verificata all’atto dell’iscrizione nell’albo e, successivamente, a scadenze biennali. Essa effettua attività di ricerca, individuazione e scoprimento di ordigni esplosivi residuati bellici;
  • Reparto Infrastrutture competente per territorio: Reparto Infrastrutture del Ministero della Difesa, Ufficio B.C.M. In Italia ci sono due reparti infrastrutture: il 5° reparto infrastrutture di Padova, di competenza per il nord Italia comprese la Toscana e le Marche, e il 10° reparto infrastrutture di Napoli, per il resto d’Italia.  

Scelte del CSP e definizione della procedura tecnico – amministrativa

“Linee guida per le bonifiche da ordigni bellici inesplosi” – Linee guida per il CSP relative alla valutazione del rischio di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi e valutazione del rischio in caso di esplosione – Aprile 2017

Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione, nelle fasi iniziali della progettazione, o in sede di indagini geologiche/studio di fattibilità̀:

  • individua, nell’area di cantiere, le zone aventi diversa destinazione d’uso, con particolare attenzione a quelle in cui sono previsti scavi o interazioni con il sottosuolo (scavi, jet- grouting, palificazioni...);
  • esegue un’indagine preliminare di ricerca storiografica sui bombardamenti e sulle battaglie avvenuti sull’area di progetto;
  • integra eventualmente con un'indagine magnetometrica, che fornirà esclusivamente indicazioni sulla presenza di materiali ferromagnetici sepolti. I risultati di tale indagine non potranno costituire documento attestante o meno la presenza di ordigni né procedura di bonifica bellica sistematica.

Se, e solo se, a seguito di queste attività, ritenesse che il rischio bellico non è accettabile, darà indicazioni al committente di attivare la procedura tecnico-amministrativa della Bonifica Bellica Sistematica.

Bonifica Bellica Sistematica Terrestre da ordigni esplosivi residuati bellici

“Linee guida per le bonifiche da ordigni bellici inesplosi” – Linee guida per il CSP relative alla valutazione del rischio di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi e valutazione del rischio in caso di esplosione – Aprile 2017

MINISTERO DELLA DIFESA, Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale Armamenti, Direzione dei lavori e del demanio. GEN-BST 001, Direttiva tecnica. Bonifica bellica sistematica terrestre. 2^ serie, aa.vv. aggiornata al 20 gennaio 2020.

La procedura tecnico-amministrativa da osservare coinvolge le diverse figure (12) e può essere schematizzata nelle seguenti fasi:

  • il committente invia una istanza e il Documento Unico di Bonifica, conformemente a quanto previsto dalla B-TER 001, al Ministero della Difesa, Reparto Infrastrutture, Ufficio B.C.M. (Bonifica Campi Minati), competente per territorio, allegando elaborati grafici, relazione tecnica lavori, sezione scavi, relazione geologica, eventuali altri documenti;
  • entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta, il Reparto rilascia il Parere Vincolante e le relative “Prescrizioni tecniche” costituite da “Prescrizioni generali” e “Prescrizioni particolari”, nei quale saranno esplicitate, relativamente all'area da sottoporre al servizio di Bonifica Bellica, obblighi e adempimenti del Soggetto Interessato e dell’Impresa BCM;
  • il committente, avvalendosi della collaborazione di un'Impresa Specializzata nel settore della Bonifica Bellica, implementando fedelmente e in dettaglio le prescrizioni tecniche impartite dal Ministero, redige il Progetto di Bonifica, e lo trasmette al Reparto Infrastrutture che, visionati e verificati i documenti ricevuti, entro 30 giorni dalla ricezione rilascia il “Nulla Osta” atto necessario per poter avviare le attività̀ di Bonifica;
  • l'impresa specializzata avvia la bonifica ed al termine delle operazioni rilascia l'Attestato di Bonifica Bellica, che certifica l'avvenuta bonifica;
  • il Soggetto Interessato, dopo aver attestato, in calce all’Attestato di Bonifica, l’effettivo svolgimento delle attività̀ e delle tempistiche dichiarate dalla Ditta BCM, lo trasmette al Reparto Infrastrutture che, entro 30 giorni dalla sua ricezione, effettua un controllo documentale, esegue un sopralluogo tecnico in cantiere e rilascia il Verbale di Constatazione che conclude il Servizio di Bonifica Bellica.

Tecniche e procedure per la bonifica bellica sistematica

Descritta in dettaglio nella direttiva tecnica del Ministero della Difesa.

La bonifica da parte dell’impresa specializzata B.C.M. avviene attraverso le seguenti fasi:

Sopralluogo e recinzione dell’area da bonificare

Taglio della vegetazione e pulizia del terreno da materiali di piccole e medie dimensioni

Bonifica bellica superficiale che consiste nelle attività di ricerca, localizzazione e scoprimento di tutti gli ordigni, mine e residuati bellici di ogni genere e tipo nonché di tutte le masse metalliche presenti nel terreno fino a 100 cm di profondità dal piano campagna e nella loro successiva eliminazione, secondo le previste procedure

La bonifica superficiale si articolerà nelle seguenti operazioni:

    • suddivisione dell’area da bonificare in “campi” delle dimensioni di 50×50 m e successivamente in “strisce” della larghezza massima di 0.8 m;
    • esplorazione mediante impiego di apposito apparato di ricerca (metaldetector), per “strisce” successive, di tutta la superficie interessata passando lentamente al di sopra di essa, a non più di 5 – 6 cm di altezza;
    • scoprimento degli ordigni e dei corpi metallici segnalati dall’apparato fino alla profondità di 100 cm dal piano campagna.

Eventuale bonifica di profondità (sarà imposta nei casi in cui la tutela richiesta comporterà l’indagine a profondità maggiori rispetto a quelle previste per la bonifica in superficiale e quindi inferiormente a m 1,00 di profondità dal piano di campagna) 

La bonifica di profondità viene attuata mediante:

    • Trivellazioni del terreno spinte fino alla quota imposte dal Ministero della Difesa (in genere 3 o 5 o 7 m). Allo scopo l’area viene suddivisa in quadrati numerati con lato di m 2,80 e al cui centro si procede alla trivellazione; la prima perforazione sarà sino ad 1 m di profondità (garantita dalla bonifica in superficie) ed all’interno di essa sarà calata la sonda dell’apparato per la verifica; a questo punto lo strumento permette di verificare per una profondità maggiore e quindi, se non si rilevano masse metalliche, si procede a successive trivellazioni di 2 metri in due metri. Nel caso di terreno inconsistente potrà essere richiesto l’incamiciamento dei fori con tubi in PVC;
    • Scavo a sezione aperta con mezzi meccanici e connesso uso di apparati di ricerca, tali scavi sono da effettuarsi, quando si supera 1 m di profondità, si attuano con l’ausilio di mezzi meccanici dotati di opportuni sistemi di protezione che devono procedere per strati di spessore non superiore all’accertata capacità di rilevazione degli apparati in concomitante uso per la verifica preventiva del volume di scavo. Tale metodo è particolarmente indicato per l’avvicinamento e lo scoprimento di ordigni o masse presunte tali; anche usato in scavi di sbancamento quando il terreno presenta una rilevante contaminazione ferromagnetica.

Focus: differenza tra bonifica bellica sistematica e bonifica bellica occasionale

La Bonifica Bellica Sistematica Terrestre da ordigni esplosivi residuati bellici è l’insieme delle attività di ricerca, individuazione e scoprimento di ordigni esplosivi residuati bellici. eseguite a scopo preventivo su aree del territorio nazionale presumibilmente interessate da eventi bellici, in cui si ipotizza la presenza di ordigni esplosivi interrati o comunque non individuabili a vista e mirate a liberare il terreno dalla loro presenza. Si tratta di attività, normalmente, svolte da Imprese Specializzate che operano sotto direzione e/o controllo del Segretariato Generale della Difesa – Direzione dei Lavori e del Demanio nonché degli Organi Esecutivi territorialmente competenti (5° Reparto Infrastrutture, ufficio B.C.M. di PADOVA e 10° Reparto Infrastrutture, ufficio B.C.M. di NAPOLI).

Col termine “bonifica occasionale” si intendono invece le operazioni necessarie alla messa in sicurezza dell’ordigno, a seguito del suo rinvenimento (es. riconoscimento, inertizzazione, disinnesco, allontanamento o brillamento dell’ordigno).

Parliamo degli ordigni

  • Ordigni bellici inesplosi: gli ordigni esplosivi residuati bellici;
  • Ordigni esplosivi: le munizioni contenenti esplosivi [...]. Di essi fanno parte le bombe e le testate esplosive, i missili guidati e balistici, le munizioni per artiglieria, i mortai, i razzi e le armi portatili, le mine, i siluri e le cariche di profondità, le cariche di demolizione, i fuochi pirotecnici, le bombe a grappolo e i razzi in contenitori, gli ordigni a cartuccia o carica propulsiva, gli ordigni esplosivi azionati elettricamente;
  • Residuato bellico: l’ordigno esplosivo o parte di esso che è stato innescato, spolettato, armato o altrimenti preparato per essere messo in opera e che è stato sparato, sganciato, lanciato, proiettato o posto in maniera tale da costituire un pericolo per le operazioni, le installazioni e il personale, nonché il materiale che rimane inesploso per cattivo funzionamento o per difetto di fabbricazione o per qualsiasi altro motivo.

Nella Seconda Guerra Mondiale, gli Alleati impiegarono tre diverse tipologie:

  • bombe di impiego generico;
  • bombe incendiarie;
  • bombe a frammentazione

Le prime, che rappresentano la quasi totalità degli esplosivi sganciati, avevano diverse configurazioni, tipicamente con due tagli principali:

  • quelle da 500 libbre (230 kg), lunghe 155 cm e diametro 35 cm, esclusi i timoni e quelle da 1000 libbre (440 kg), lunghe 175 cm e diametro 48 cm;
  • Le bombe incendiarie erano sostanzialmente dei serbatoi contenenti 80% benzina e 20% napalm, con capacità comprese tra 100 galloni (350 litri) e 170 galloni (600 litri circa).

Le bombe incendiarie a frammentazione, comunemente conosciute come “spezzoni” avevano tagli molto variabili, compresi tra 2 e 1000 libbre, ma, a giudicare dai danni inferti e dai rapporti nei mattinali della Prefettura, non vennero comunemente impiegati ordigni di grande peso/potenza.

La bomba incendiaria da 20 libbre aveva ad esempio un peso effettivo di 9 kg e misurava 56 cm di lunghezza per 8 cm di diametro. Altre bombe di maggiore potenza pesavano 100/120 libbre (45 e 54 kg rispettivamente) e misuravano 125 cm di lunghezza per 20 cm di diametro.

I proiettili di mitragliatrice più comunemente impiegati avevano una lunghezza di circa 15 cm e pesavano 50 g.